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COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1

E' costituita con sede in Roma la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca "Federpesca". La Federazione è apolitica e non ha fini di lucro; la sua durata è illimitata.
La Federpesca aderisce alla Confederazione Generale dell’Industria Italiana e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema confederale. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.
La Federpesca ispira i propri comportamenti al Codice etico ed alla Carta dei Valori della Confindustria, ed impegna alla loro osservanza i propri associati.

Art. 2

La Federazione associa le aziende che operano nel settore della pesca, delle attività industriali della filiera ittica e dei retifici, e si articola nei seguenti sindacati:

  • a) Sindacato Nazionale Armatori della Pesca Costiera e Mediterranea;
  • b) Sindacato Nazionale degli Armatori della Pesca Oceanica, delle Attività Industriali della Filiera Ittica e dei Retifici, fatte salve le eventuali competenze di Associazioni di categoria aderenti al sistema confederale.

Art.3

La Federazione persegue i seguenti scopi:

  • a) trattare i problemi della pesca rappresentando la categoria nei confronti delle pubbliche autorità, amministrazioni, enti ed associazioni di qualsiasi genere;
  • b) tutelare gli interessi delle aziende associate in ogni campo giuridico, sindacale, economico, tecnico, in armonia con gli interessi superiori del Paese e della UE;
  • c) assistere e rappresentare le aziende nel campo del lavoro, della legislazione sociale, previdenziale, fiscale e tributaria;
  • d) stipulare accordi in materia sindacale ed economica nonché contratti collettivi di lavoro, rappresentare e tutelare gli associati in questioni sindacali ed economiche di interesse generale e particolare salve le eventuali competenze delle Associazioni territoriali del sistema confederale;
  • e) armonizzare le attività e gli indirizzi dei Coordinamenti regionali nell'interesse generale della pesca, dell'economia nazionale e della UE;
  • f) assumere ogni iniziativa efficace al fine di promuovere la costituzione di Organizzazioni di Produttori e potenziare la solidarietà tra gli imprenditori della filiera pesca;
  • g) promuovere, studiare, attuare tutto quanto può riuscire di utilità e di interesse per le aziende di pesca;
  • h) seguire le attività delle similari industrie estere e promuovere, se del caso, accordi ed intese con le associazioni e gli enti esistenti all'estero nel campo di suo interesse.
  • E’ peraltro ammessa la partecipazione ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentali alla migliore realizzazione degli scopi associativi istituzionali.


ASSOCIATI

Art. 4

Possono aderire alla Federpesca, in qualità di soci effettivi, le singole imprese o aziende, esercenti le attività imprenditoriali indicate al precedente articolo 2, comma 1.
Aderisce a Federpesca, in qualità di socio effettivo, “Assoittica Italia Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche Roma”; il suo Presidente pro-tempore è membro di diritto della Giunta Esecutiva.
Possono altresì aderire, in qualità di soci aggregati persone fisiche, organizzazioni di produttori nonché imprese, italiane o estere, le cui attività siano connesse a quelle di cui al precedente articolo 2, comma 1. In caso di appartenenza ad altre Associazioni di categoria aderenti al sistema confindustriale, le suddette imprese saranno tenute all’osservanza delle rispettive competenze.
Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Federazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.
Federpesca potrà riconoscere l’adesione, in ambito di ogni singola marineria, a non più di una Associazione costituita tra imprese esercenti l’attività di cui al precedente articolo 2, comma 1. Il riconoscimento sarà subordinato alla applicazione di apposito statuto approvato dal Consiglio Direttivo della Federazione che ne verificherà la compatibilità con il presente statuto.
L’adesione in qualità di socio aggregato non comporta rappresentanza da parte della Federpesca, salvo specifici accordi.
Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.
I soci effettivi che per qualsiasi ragione, cessino di possedere o gestire le attività di cui al precedente articolo 2, potranno acquisire, in mancanza di un loro espresso atto di recesso, la qualità di soci aggregati a partire dall’anno solare successivo.

Art.5

L'adesione alla Federazione avviene con presentazione della domanda di associazione per iscritto
La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice Etico confederale e della Carta dei valori associativi .
All’atto dell’ammissione il socio si obbliga al pagamento, in favore della Associazione, del contributo associativo ed eventuali contributi speciali appositamente deliberati dalla Assemblea Generale.
La Federazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso.
L’adesione vale per un biennio e decorrerà dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione; essa si intende tacitamente rinnovata per i successivi bienni, qualora non vengano presentate le dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; farà fede, in ogni caso, la data di consegna all’Ufficio postale.
Le domande di adesione saranno accolte o rigettate dal Consiglio Direttivo della Federazione con delibera motivata.
Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo che respinge la domanda d’associazione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente.
L’adesione alla Federazione comporta l’accettazione e l’osservanza delle norme contenute nel presente statuto, nonché di quelle che verranno assunte dai competenti organi statutari.
Gli associati non in regola con il pagamento dei contributi non possono usufruire dei servizi della Federazione, non possono ricoprire cariche associative, ovvero ne decadono, né esercitare gli altri diritti sociali.
(NORMA TRANSITORIA. Le imprese che alla data di adozione del presente statuto risultino aver corrisposto il contributo associativo nell’ultimo anno, sono a tutti gli effetti considerate associate alla Federazione, in deroga alle procedure previste nei commi precedenti.)

 

Art 6

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere direttamente da Federpesca o tramite le sue articolazioni territoriali e quelle derivanti dall’appartenenza al sistema confederale.
Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico o sindacale, da parte della Federazione.
I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, di intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi della Federazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.
Ciascun socio effettivo ha diritto di aver attestata la sua partecipazione alla Federazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare sulla propria carta intestata: “ aderente Federpesca “.


Art 7

L’adesione a Federpesca comporta l’obbligo di osservare il presente statuto, il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.
L’attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria, tutelata dalla Associazione, né alcuno dei suoi partecipanti.
In particolare il socio deve:

  • partecipare attivamente alla vita associativa;
  • applicare convenzioni,contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato da Federpesca o dalle altri componenti del sistema confederale;
  • non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
  • versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dalla Federazione.


Art 8

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

  • sospensione dal diritto a partecipare all’Assemblea della Federazione;
  • censura dal Presidente della Federazione, comunicata per iscritto e motivata;
  • decadenza dal ricoprire cariche associative;
  • sospensione dell’elettorato attivo e passivo;
  • espulsione in caso di ripetuta morosità o altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale.
  • Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo; è ammessa, in ogni caso, la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termini di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
    Il ricorso non ha effetto sospensivo.


Art.9

La qualità di socio si perde:

  • a) per dimissioni;
  • b) per cessazione dell'azienda o impresa iscritta;
  • c) per morosità nel pagamento dei contributi associativi;
  • d) per espulsione nei casi previsti dall’articolo 8.

Limitatamente ai punti c) e d) occorre una deliberazione della Giunta Esecutiva contro la quale è consentito il ricorso al Collegio dei Probiviri.
Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all’interno della Federazione e del sistema confederale.
L’impresa il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi dovuti fino alla data di vigenza del rapporto associativo stesso.

 

ORGANI


Art.10

Sono organi della Federazione:

  • a) l'Assemblea Generale, l’Assemblea delle Attività di Filiera e le Assemblee Regionali;
  • b) i Sindacati di Categoria;
  • c) la Giunta Esecutiva;
  • d) il Consiglio Direttivo;
  • e) il Presidente della Federazione;
  • f) il Collegio dei Probiviri;
  • g) il Revisore contabile.

L’eleggibilità agli Organi sociali è riservata esclusivamente alle persone fisiche rappresentanti dei soci effettivi che siano investite di responsabilità d’impresa (titolari, soci amministratori soci accomandatari, presidenti, consiglieri delegati, procuratori generali o institori) che diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche tenuto conto dei dettami del Codice etico confederale. La sopravvenuta mancanza di tali requisiti comporta la decadenza dagli Organi sociali.


ASSEMBLEA GENERALE


Art.11

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano della Federazione ed è costituita da tutti gli associati o rappresentanti di imprese associate, in regola con gli obblighi statutari e con i versamenti dei contributi associativi, che possono essere regolarizzati fino al giorno precedente la data dell’Assemblea.
Essa, in particolare:

  • a) elegge il Presidente;
  • b) determina i contributi associativi stabilendone le modalità della riscossione;
  • c) esamina i problemi generali e fissa gli indirizzi e le direttive per il conseguimento degli scopi sociali;
  • d) delibera sulle modifiche statutarie;
  • e) elegge il Revisore contabile e il Collegio dei Probiviri;
  • f) delibera su ogni altra questione sottopostale dal Presidente e dalla Giunta Esecutiva.


Art.12

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente più anziano e deve contenere l’Ordine del Giorno stabilito dalla Giunta Esecutiva L’Assemblea generale è pure convocata quando ne facciano richiesta scritta al Presidente un numero di associati che rappresentino almeno un quinto del complesso dei voti spettanti a tutti i Soci, con l’indicazione degli argomenti da trattare.
La convocazione deve essere fatta a mezzo pubblicazione dell’invito sul bollettino della Federazione ovvero altra comunicazione scritta. In ogni caso la comunicazione agli associati deve essere inviata almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta. L'invito deve contenere le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata telegraficamente o per altro mezzo di comunicazione celere con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al capoverso precedente.


Art.13

I voti spettanti in Assemblea a ciascun associato saranno assegnati nel modo seguente:
un voto per ogni cento euro ( 100,00 ) di contributo versato per l’anno precedente. La parte eccedente il contributo minimo versato di € 100,00 darà o meno diritto ad un altro voto se risulterà superiore o inferiore, per eccesso o per difetto, al cinquanta per cento del contributo minimo.
Nell’inviare la convocazione la Federazione comunicherà all’azienda associata il numero dei voti cui ha diritto, e che sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al precedente articolo 5, tenendo a sua disposizione la documentazione relativa.
L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza del numero totale dei voti spettanti a tutti i soci.
Trascorso un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti espressi dagli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentati, non computandosi gli astenuti e le schede bianche
Le espressioni di voto in Assemblea Generale potranno essere effettuate anche con sistemi telematici, previa determinazione delle modalità da parte della Giunta Esecutiva.
Le deliberazioni relative alle modifiche del presente statuto sono prese a maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti agli associati intervenuti, che comunque non può mai essere inferiore a cento voti, sia in prima che in seconda convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea Generale, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l’esercizio della facoltà di recesso.
Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente dell’assemblea tra i seguenti: per alzata di mano, per appello nominale, per scrutinio segreto.
Alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.
Per la elezione degli organi collegiali ciascun associato può esprimere voto favorevole ad un numero di candidati non eccedente i 2/3 dei seggi da ricoprire.


Art.14

Gli associati ad associazioni locali, riconosciute da Federpesca a norma del precedente articolo 4, possono partecipare all'Assemblea Generale anche a mezzo di deleghe conferite ad appositi delegati nell'ambito della propria associazione.
Tali rappresentanti delegati, i cui nominativi devono pervenire alla Federazione prima della riunione, partecipano all'Assemblea con il numero di voti corrispondente a quello globale dei voti appartenenti ai soci deleganti, fermo restando il limite massimo stabilito al comma seguente.
Ai fini del voto ogni legale rappresentante all'Assemblea Generale può rappresentare altri soci assenti, purché disponga di delega scritta; ogni persona e/o rappresentante delegato non può disporre in Assemblea direttamente o per delega, di un numero di voti superiore a venticinque. La delega non può essere conferita ai membri in carica degli organi federali.
I soci dimissionari non hanno diritto di voto.


Art.15

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Federazione o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente più anziano.
Le deliberazioni dell’Assemblea Generale vengono constate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell’Assemblea.
Funge da segretario il Direttore Generale della Federazione, in caso di sua assenza, una persona designata dall’Assemblea tra i presenti.
I verbali sono trascritti sui rispettivi libri e sottoscritti dalla persona che ha presieduto nonché dal Direttore Generale della Federazione in funzione di segretario.


ASSEMBLEE REGIONALI


Art. 16

L’Assemblea regionale è costituita dagli associati o rappresentanti di imprese di pesca Costiera e Mediterranea associate ubicati sul territorio di ogni singola Regione.
Essa, in particolare:

  • a) nomina il Coordinatore Regionale, che è membro di diritto della Giunta Esecutiva;
  • b) elegge i componenti del Consiglio di Coordinamento Regionale;
  • c) delibera su ogni altra questione sottopostale dal Consiglio di Coordinamento e previste dal Regolamento regionale.

E’ convocata dal Coordinatore Regionale o, in caso di sua assenza, dal Consigliere del Coordinamento Regionale più anziano, e deve contenere l’ordine del giorno stabilito dal Consiglio di Coordinamento Regionale.
Le modalità di convocazione, la rappresentanza e le maggioranze sono stabilite dall’apposito Regolamento regionale.
Le espressioni di voto nell’Assemblea regionale potranno essere effettuate anche con sistemi telematici, previa determinazione delle modalità da parte della Giunta Esecutiva.
I voti spettanti in Assemblea a ciascun associato saranno assegnati nello stesso modo previsto dall’articolo 13.

 

CONSIGLIO DI COORDINAMENTO REGIONALE, COORDINATORE REGIONALE E DELEGATI


Art. 17

In ambito regionale si costituisce ed opera il Consiglio di Coordinamento Regionale della Federazione, composto da tre a cinque membri, compreso il Coordinatore Regionale.
Nell’ambito delle linee direttrici tracciate dalla Giunta Esecutiva e delle modalità attuative del Direttore Generale della Federazione, il Consiglio di Coordinamento Regionale svilupperà l’organizzazione associativa all’interno ed in stretto raccordo con Confindustria regionale tramite specifici accordi di collegamento.
Sia i componenti del Consiglio di Coordinamento Regionale che il Coordinatore Regionale devono essere scelti tra i soci effettivi o aggregati della Federazione; durano in carica un biennio e sono rieleggibili.
Il Coordinatore Regionale assume la rappresentanza della imprese di pesca aderenti a Federpesca sul territorio nei confronti delle Amministrazioni locali, delle pubbliche autorità, degli Enti ed associazioni in genere.
Il Coordinatore Regionale è membro di diritto della Giunta Esecutiva.
Il Direttore Generale della Federazione può nominare delegati regionali, scelti anche tra i non associati, per coadiuvarlo nelle azioni di raccordo operativo sul territorio e per la promozione dell’associazionismo tra le imprese. I delegati durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Non possono essere eletti negli organi federali, ma possono parteciparvi, ove sia richiesta la loro presenza, senza diritto di voto.


ASSEMBLEA DELLE ATTIVITA’ DI FILIERA


Art. 18

L’Assemblea delle Attività di Filiera è costituita dagli associati o rappresentanti di imprese associate della pesca oceanica, delle attività industriali della filiera ittica e dei retifici, in regola con gli obblighi del presente statuto.
Essa, in particolare, elegge i 18 membri del Consiglio del Sindacato della Pesca Oceanica, delle Attività di Filiera Ittica e dei Retifici.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Sindacato o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano, e deve contenere l’ordine del giorno stabilito dal Consiglio di Sindacato e delibera su ogni questione da quest’ultimo sottopostale.
Le modalità di convocazione, la rappresentanza e le maggioranze sono stabilite dall’apposito Regolamento delle Attività di Filiera.
Le espressioni di voto nell’Assemblea delle Attività di Filiera potranno essere effettuate anche con sistemi telematici, previa determinazione delle modalità da parte della Giunta Esecutiva.
I voti spettanti in Assemblea a ciascun associato saranno assegnati nello stesso modo previsto dall’articolo 13.


GIUNTA ESECUTIVA


Art.19

La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente della Federpesca e:

  • a) da un numero massimo di 18 membri, corrispondenti ai membri del Consiglio del Sindacato Nazionale della Pesca Costiera e Mediterranea;
  • b) da un numero massimo di 18 membri, corrispondenti ai membri del Consiglio del Sindacato Nazionale della Pesca Oceanica, delle Attività Industriali della Filiera Ittica e dei Retifici;
  • c) dal Presidente di Federpesca Ricerca & Sviluppo s.r.l.;
  • d) dal Presidente di Federpesca Servizi CAAF Imprese SRL;
  • e) dal Presidente dell’Assoittica Italia.

Farà parte della Giunta Esecutiva il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori della Pesca marittima, eventualmente istituito a norma del presente statuto.
La composizione della Giunta Esecutiva ha validità biennale; il rinnovo deve essere effettuato in anni non coincidenti con l’elezione del Presidente e del rinnovo Consiglio Direttivo.
Ciascun componente della Giunta potrà ricoprire la carica di membro della stessa per un periodo non superiore a cinque mandati consecutivi.


Art. 20

La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti:

  • a) cura il conseguimento dei fini statutari dando attuazione alle deliberazioni ed alle direttive dell'Assemblea;
  • b) delibera su tutte le questioni che interessano il settore e che non siano di specifica competenza dell'Assemblea Federale;
  • c) approva il rendiconto economico finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Tale documento sarà reso disponibile agli associati che ne volessero prendere visione;
  • d) può eleggere fra i suoi componenti il tesoriere a cui è demandato il compito di sovraintendere alla regolarità amministrativa della Federazione;
  • e) decide sull'adesione di associazioni od organismi autonomi esterni, stabilendone le condizioni con apposite convenzioni;
  • f) può nominare a consiglieri per aggregazione, in numero complessivo non superiore a tre senza diritto di voto;
  • g) nomina il direttore generale della Federazione.


Art.21

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno nonché, quando lo ritenga opportuno, dal Consiglio Direttivo o lo richieda almeno un quinto dei componenti della Giunta stessa.
Delibera a maggioranza semplice su tutte le questioni; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.
Gli avvisi dovranno contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
Per la validità delle riunioni della Giunta occorre la presenza di almeno due quinti dei suoi componenti. La Giunta può richiedere la sostituzione dei membri impediti o assenti, senza giustificato motivo a più di tre riunioni e richiederà in ogni caso la sostituzione dei membri dimissionari.
I sostituti dovranno essere eletti tenuto conto delle associazioni/marinerie di provenienza del sostituito. In caso di inadempienza la Giunta procederà alla loro sostituzione seguendo i criteri di cui al precedente comma.


CONSIGLIO DIRETTIVO


Art.22

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere alla gestione ordinaria della Federazione.
E’ composto dal Presidente della Federazione, dai Presidenti e dai Vice-Presidenti dei Sindacati di categoria.
In particolare il Consiglio Direttivo:

  • a) adotta i provvedimenti atti a realizzare gli scopi sociali ed a dare esecuzione alle decisioni della Giunta Esecutiva;
  • b) adotta qualsiasi iniziativa atta a promuovere il sostegno e lo sviluppo del settore;
  • c) decide sull'ammissione di nuovi soci e sull’esclusione dei soci medesimi;
  • d) stabilisce l'organico degli uffici;
  • e) predispone il rendiconto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione della Giunta Esecutiva;
  • f) decide la designazione dei rappresentanti presso Enti ed Organismi esterni;
  • g) designa i rappresentanti della Federazione, in Enti, Organismi e commissioni;
  • i) delibera su ogni questione eventualmente demandata dal Presidente della Federazione, dalla Giunta Esecutiva. Delibera altresì in via d'urgenza sui problemi di competenza della Giunta Esecutiva, salvo ratifica di questa.

Le decisioni del Consiglio sono valide quando sia presente alla riunione la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.
Si riunisce su convocazione del Presidente fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.


IL PRESIDENTE


Art.23

Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale, su proposta della Giunta Esecutiva che ratificherà un solo candidato.
Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell’Assemblea generale degli anni dispari e può essere rieletto per un secondo biennio consecutivo a quello della prima elezione. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.
Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l’attività dei componenti il Consiglio direttivo e della Giunta Esecutiva, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell’ambito della normale attività.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal vice-Presidente più anziano.
Venendo a mancare il Presidente, l’Assemblea Generale per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all’Assemblea Generale nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.


I SINDACATI DI CATEGORIA


Art. 24

Il Consiglio del Sindacato Nazionale Armatori della Pesca Costiera e Mediterranea si compone di un massimo di 18 membri eletti dalle Assemblee Regionali:

  • a) 14 Coordinatori Regionali;
  • b) ulteriori n. 2 membri del Coordinamento Regionale per la Regione Sicilia;
  • c) un ulteriore membro del Coordinamento Regionale per le Regioni Puglia e Marche.

Il Consiglio del Sindacato Nazionale della Pesca Oceanica, delle Attività Industriali della Filiera Ittica e dei Retifici si compone di un numero massimo di 18 membri eletti dalla relativa Assemblea.
Ciascun Consiglio di Sindacato elegge, a scrutinio segreto tra i propri membri, il Presidente e due Vice-Presidenti.
La competenza dei Consigli di Sindacato, che si riuniscono almeno due volte l'anno, è limitata ai problemi di categoria di ordine tecnico ed economico con esclusione quindi - se non sotto forma di voti per la Giunta Esecutiva - dei problemi relativi al funzionamento della Federazione.
Devono comunque essere sottoposte all’approvazione della Giunta Esecutiva le delibere dei Sindacati e dei loro Consigli che investano gli scopi e fini della Federazione.


REVISORE


Art.25

L’Assemblea Generale provvede alla nomina di un Revisore contabile iscritto nel registro dei Revisori contabili.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
L’elezione di cui al primo comma non deve coincidere temporalmente con l’elezione del Presidente.
Partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo, vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e riferisce al Consiglio Direttivo sui risultati di ogni gestione con relazione sul conto consuntivo.

 

 

COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1

E' costituita con sede in Roma la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca "Federpesca". La Federazione è apolitica e non ha fini di lucro; la sua durata è illimitata.
La Federpesca aderisce alla Confederazione Generale dell’Industria Italiana e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema confederale. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.
La Federpesca ispira i propri comportamenti al Codice etico ed alla Carta dei Valori della Confindustria, ed impegna alla loro osservanza i propri associati.

Art. 2

La Federazione associa le aziende che operano nel settore della pesca, delle attività industriali della filiera ittica e dei retifici, e si articola nei seguenti sindacati:

  • a) Sindacato Nazionale Armatori della Pesca Costiera e Mediterranea;
  • b) Sindacato Nazionale degli Armatori della Pesca Oceanica, delle Attività Industriali della Filiera Ittica e dei Retifici, fatte salve le eventuali competenze di Associazioni di categoria aderenti al sistema confederale.

Art.3

La Federazione persegue i seguenti scopi:

  • a) trattare i problemi della pesca rappresentando la categoria nei confronti delle pubbliche autorità, amministrazioni, enti ed associazioni di qualsiasi genere;
  • b) tutelare gli interessi delle aziende associate in ogni campo giuridico, sindacale, economico, tecnico, in armonia con gli interessi superiori del Paese e della UE;
  • c) assistere e rappresentare le aziende nel campo del lavoro, della legislazione sociale, previdenziale, fiscale e tributaria;
  • d) stipulare accordi in materia sindacale ed economica nonché contratti collettivi di lavoro, rappresentare e tutelare gli associati in questioni sindacali ed economiche di interesse generale e particolare salve le eventuali competenze delle Associazioni territoriali del sistema confederale;
  • e) armonizzare le attività e gli indirizzi dei Coordinamenti regionali nell'interesse generale della pesca, dell'economia nazionale e della UE;
  • f) assumere ogni iniziativa efficace al fine di promuovere la costituzione di Organizzazioni di Produttori e potenziare la solidarietà tra gli imprenditori della filiera pesca;
  • g) promuovere, studiare, attuare tutto quanto può riuscire di utilità e di interesse per le aziende di pesca;
  • h) seguire le attività delle similari industrie estere e promuovere, se del caso, accordi ed intese con le associazioni e gli enti esistenti all'estero nel campo di suo interesse.
  • E’ peraltro ammessa la partecipazione ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentali alla migliore realizzazione degli scopi associativi istituzionali.


ASSOCIATI

Art. 4

Possono aderire alla Federpesca, in qualità di soci effettivi, le singole imprese o aziende, esercenti le attività imprenditoriali indicate al precedente articolo 2, comma 1.
Aderisce a Federpesca, in qualità di socio effettivo, “Assoittica Italia Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche Roma”; il suo Presidente pro-tempore è membro di diritto della Giunta Esecutiva.
Possono altresì aderire, in qualità di soci aggregati persone fisiche, organizzazioni di produttori nonché imprese, italiane o estere, le cui attività siano connesse a quelle di cui al precedente articolo 2, comma 1. In caso di appartenenza ad altre Associazioni di categoria aderenti al sistema confindustriale, le suddette imprese saranno tenute all’osservanza delle rispettive competenze.
Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Federazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.
Federpesca potrà riconoscere l’adesione, in ambito di ogni singola marineria, a non più di una Associazione costituita tra imprese esercenti l’attività di cui al precedente articolo 2, comma 1. Il riconoscimento sarà subordinato alla applicazione di apposito statuto approvato dal Consiglio Direttivo della Federazione che ne verificherà la compatibilità con il presente statuto.
L’adesione in qualità di socio aggregato non comporta rappresentanza da parte della Federpesca, salvo specifici accordi.
Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.
I soci effettivi che per qualsiasi ragione, cessino di possedere o gestire le attività di cui al precedente articolo 2, potranno acquisire, in mancanza di un loro espresso atto di recesso, la qualità di soci aggregati a partire dall’anno solare successivo.

Art.5

L'adesione alla Federazione avviene con presentazione della domanda di associazione per iscritto
La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice Etico confederale e della Carta dei valori associativi .
All’atto dell’ammissione il socio si obbliga al pagamento, in favore della Associazione, del contributo associativo ed eventuali contributi speciali appositamente deliberati dalla Assemblea Generale.
La Federazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso.
L’adesione vale per un biennio e decorrerà dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione; essa si intende tacitamente rinnovata per i successivi bienni, qualora non vengano presentate le dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; farà fede, in ogni caso, la data di consegna all’Ufficio postale.
Le domande di adesione saranno accolte o rigettate dal Consiglio Direttivo della Federazione con delibera motivata.
Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo che respinge la domanda d’associazione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente.
L’adesione alla Federazione comporta l’accettazione e l’osservanza delle norme contenute nel presente statuto, nonché di quelle che verranno assunte dai competenti organi statutari.
Gli associati non in regola con il pagamento dei contributi non possono usufruire dei servizi della Federazione, non possono ricoprire cariche associative, ovvero ne decadono, né esercitare gli altri diritti sociali.
(NORMA TRANSITORIA. Le imprese che alla data di adozione del presente statuto risultino aver corrisposto il contributo associativo nell’ultimo anno, sono a tutti gli effetti considerate associate alla Federazione, in deroga alle procedure previste nei commi precedenti.)

 

Art 6

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere direttamente da Federpesca o tramite le sue articolazioni territoriali e quelle derivanti dall’appartenenza al sistema confederale.
Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico o sindacale, da parte della Federazione.
I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, di intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi della Federazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.
Ciascun socio effettivo ha diritto di aver attestata la sua partecipazione alla Federazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare sulla propria carta intestata: “ aderente Federpesca “.


Art 7

L’adesione a Federpesca comporta l’obbligo di osservare il presente statuto, il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.
L’attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria, tutelata dalla Associazione, né alcuno dei suoi partecipanti.
In particolare il socio deve:

  • partecipare attivamente alla vita associativa;
  • applicare convenzioni,contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato da Federpesca o dalle altri componenti del sistema confederale;
  • non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
  • versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dalla Federazione.


Art 8

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

  • sospensione dal diritto a partecipare all’Assemblea della Federazione;
  • censura dal Presidente della Federazione, comunicata per iscritto e motivata;
  • decadenza dal ricoprire cariche associative;
  • sospensione dell’elettorato attivo e passivo;
  • espulsione in caso di ripetuta morosità o altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale.
  • Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo; è ammessa, in ogni caso, la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termini di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
    Il ricorso non ha effetto sospensivo.


Art.9

La qualità di socio si perde:

  • a) per dimissioni;
  • b) per cessazione dell'azienda o impresa iscritta;
  • c) per morosità nel pagamento dei contributi associativi;
  • d) per espulsione nei casi previsti dall’articolo 8.

Limitatamente ai punti c) e d) occorre una deliberazione della Giunta Esecutiva contro la quale è consentito il ricorso al Collegio dei Probiviri.
Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all’interno della Federazione e del sistema confederale.
L’impresa il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi dovuti fino alla data di vigenza del rapporto associativo stesso.

 

ORGANI


Art.10

Sono organi della Federazione:

  • a) l'Assemblea Generale, l’Assemblea delle Attività di Filiera e le Assemblee Regionali;
  • b) i Sindacati di Categoria;
  • c) la Giunta Esecutiva;
  • d) il Consiglio Direttivo;
  • e) il Presidente della Federazione;
  • f) il Collegio dei Probiviri;
  • g) il Revisore contabile.

L’eleggibilità agli Organi sociali è riservata esclusivamente alle persone fisiche rappresentanti dei soci effettivi che siano investite di responsabilità d’impresa (titolari, soci amministratori soci accomandatari, presidenti, consiglieri delegati, procuratori generali o institori) che diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche tenuto conto dei dettami del Codice etico confederale. La sopravvenuta mancanza di tali requisiti comporta la decadenza dagli Organi sociali.


ASSEMBLEA GENERALE


Art.11

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano della Federazione ed è costituita da tutti gli associati o rappresentanti di imprese associate, in regola con gli obblighi statutari e con i versamenti dei contributi associativi, che possono essere regolarizzati fino al giorno precedente la data dell’Assemblea.
Essa, in particolare:

  • a) elegge il Presidente;
  • b) determina i contributi associativi stabilendone le modalità della riscossione;
  • c) esamina i problemi generali e fissa gli indirizzi e le direttive per il conseguimento degli scopi sociali;
  • d) delibera sulle modifiche statutarie;
  • e) elegge il Revisore contabile e il Collegio dei Probiviri;
  • f) delibera su ogni altra questione sottopostale dal Presidente e dalla Giunta Esecutiva.


Art.12

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente più anziano e deve contenere l’Ordine del Giorno stabilito dalla Giunta Esecutiva L’Assemblea generale è pure convocata quando ne facciano richiesta scritta al Presidente un numero di associati che rappresentino almeno un quinto del complesso dei voti spettanti a tutti i Soci, con l’indicazione degli argomenti da trattare.
La convocazione deve essere fatta a mezzo pubblicazione dell’invito sul bollettino della Federazione ovvero altra comunicazione scritta. In ogni caso la comunicazione agli associati deve essere inviata almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta. L'invito deve contenere le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata telegraficamente o per altro mezzo di comunicazione celere con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al capoverso precedente.


Art.13

I voti spettanti in Assemblea a ciascun associato saranno assegnati nel modo seguente:
un voto per ogni cento euro ( 100,00 ) di contributo versato per l’anno precedente. La parte eccedente il contributo minimo versato di € 100,00 darà o meno diritto ad un altro voto se risulterà superiore o inferiore, per eccesso o per difetto, al cinquanta per cento del contributo minimo.
Nell’inviare la convocazione la Federazione comunicherà all’azienda associata il numero dei voti cui ha diritto, e che sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al precedente articolo 5, tenendo a sua disposizione la documentazione relativa.
L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza del numero totale dei voti spettanti a tutti i soci.
Trascorso un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti espressi dagli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentati, non computandosi gli astenuti e le schede bianche
Le espressioni di voto in Assemblea Generale potranno essere effettuate anche con sistemi telematici, previa determinazione delle modalità da parte della Giunta Esecutiva.
Le deliberazioni relative alle modifiche del presente statuto sono prese a maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti agli associati intervenuti, che comunque non può mai essere inferiore a cento voti, sia in prima che in seconda convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea Generale, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l’esercizio della facoltà di recesso.
Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente dell’assemblea tra i seguenti: per alzata di mano, per appello nominale, per scrutinio segreto.
Alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.
Per la elezione degli organi collegiali ciascun associato può esprimere voto favorevole ad un numero di candidati non eccedente i 2/3 dei seggi da ricoprire.


Art.14

Gli associati ad associazioni locali, riconosciute da Federpesca a norma del precedente articolo 4, possono partecipare all'Assemblea Generale anche a mezzo di deleghe conferite ad appositi delegati nell'ambito della propria associazione.
Tali rappresentanti delegati, i cui nominativi devono pervenire alla Federazione prima della riunione, partecipano all'Assemblea con il numero di voti corrispondente a quello globale dei voti appartenenti ai soci deleganti, fermo restando il limite massimo stabilito al comma seguente.
Ai fini del voto ogni legale rappresentante all'Assemblea Generale può rappresentare altri soci assenti, purché disponga di delega scritta; ogni persona e/o rappresentante delegato non può disporre in Assemblea direttamente o per delega, di un numero di voti superiore a venticinque. La delega non può essere conferita ai membri in carica degli organi federali.
I soci dimissionari non hanno diritto di voto.


Art.15

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Federazione o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente più anziano.
Le deliberazioni dell’Assemblea Generale vengono constate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell’Assemblea.
Funge da segretario il Direttore Generale della Federazione, in caso di sua assenza, una persona designata dall’Assemblea tra i presenti.
I verbali sono trascritti sui rispettivi libri e sottoscritti dalla persona che ha presieduto nonché dal Direttore Generale della Federazione in funzione di segretario.


ASSEMBLEE REGIONALI


Art. 16

L’Assemblea regionale è costituita dagli associati o rappresentanti di imprese di pesca Costiera e Mediterranea associate ubicati sul territorio di ogni singola Regione.
Essa, in particolare:

  • a) nomina il Coordinatore Regionale, che è membro di diritto della Giunta Esecutiva;
  • b) elegge i componenti del Consiglio di Coordinamento Regionale;
  • c) delibera su ogni altra questione sottopostale dal Consiglio di Coordinamento e previste dal Regolamento regionale.

E’ convocata dal Coordinatore Regionale o, in caso di sua assenza, dal Consigliere del Coordinamento Regionale più anziano, e deve contenere l’ordine del giorno stabilito dal Consiglio di Coordinamento Regionale.
Le modalità di convocazione, la rappresentanza e le maggioranze sono stabilite dall’apposito Regolamento regionale.
Le espressioni di voto nell’Assemblea regionale potranno essere effettuate anche con sistemi telematici, previa determinazione delle modalità da parte della Giunta Esecutiva.
I voti spettanti in Assemblea a ciascun associato saranno assegnati nello stesso modo previsto dall’articolo 13.

 

CONSIGLIO DI COORDINAMENTO REGIONALE, COORDINATORE REGIONALE E DELEGATI


Art. 17

In ambito regionale si costituisce ed opera il Consiglio di Coordinamento Regionale della Federazione, composto da tre a cinque membri, compreso il Coordinatore Regionale.
Nell’ambito delle linee direttrici tracciate dalla Giunta Esecutiva e delle modalità attuative del Direttore Generale della Federazione, il Consiglio di Coordinamento Regionale svilupperà l’organizzazione associativa all’interno ed in stretto raccordo con Confindustria regionale tramite specifici accordi di collegamento.
Sia i componenti del Consiglio di Coordinamento Regionale che il Coordinatore Regionale devono essere scelti tra i soci effettivi o aggregati della Federazione; durano in carica un biennio e sono rieleggibili.
Il Coordinatore Regionale assume la rappresentanza della imprese di pesca aderenti a Federpesca sul territorio nei confronti delle Amministrazioni locali, delle pubbliche autorità, degli Enti ed associazioni in genere.
Il Coordinatore Regionale è membro di diritto della Giunta Esecutiva.
Il Direttore Generale della Federazione può nominare delegati regionali, scelti anche tra i non associati, per coadiuvarlo nelle azioni di raccordo operativo sul territorio e per la promozione dell’associazionismo tra le imprese. I delegati durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Non possono essere eletti negli organi federali, ma possono parteciparvi, ove sia richiesta la loro presenza, senza diritto di voto.


ASSEMBLEA DELLE ATTIVITA’ DI FILIERA


Art. 18

L’Assemblea delle Attività di Filiera è costituita dagli associati o rappresentanti di imprese associate della pesca oceanica, delle attività industriali della filiera ittica e dei retifici, in regola con gli obblighi del presente statuto.
Essa, in particolare, elegge i 18 membri del Consiglio del Sindacato della Pesca Oceanica, delle Attività di Filiera Ittica e dei Retifici.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Sindacato o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano, e deve contenere l’ordine del giorno stabilito dal Consiglio di Sindacato e delibera su ogni questione da quest’ultimo sottopostale.
Le modalità di convocazione, la rappresentanza e le maggioranze sono stabilite dall’apposito Regolamento delle Attività di Filiera.
Le espressioni di voto nell’Assemblea delle Attività di Filiera potranno essere effettuate anche con sistemi telematici, previa determinazione delle modalità da parte della Giunta Esecutiva.
I voti spettanti in Assemblea a ciascun associato saranno assegnati nello stesso modo previsto dall’articolo 13.


GIUNTA ESECUTIVA


Art.19

La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente della Federpesca e:

  • a) da un numero massimo di 18 membri, corrispondenti ai membri del Consiglio del Sindacato Nazionale della Pesca Costiera e Mediterranea;
  • b) da un numero massimo di 18 membri, corrispondenti ai membri del Consiglio del Sindacato Nazionale della Pesca Oceanica, delle Attività Industriali della Filiera Ittica e dei Retifici;
  • c) dal Presidente di Federpesca Ricerca & Sviluppo s.r.l.;
  • d) dal Presidente di Federpesca Servizi CAAF Imprese SRL;
  • e) dal Presidente dell’Assoittica Italia.

Farà parte della Giunta Esecutiva il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori della Pesca marittima, eventualmente istituito a norma del presente statuto.
La composizione della Giunta Esecutiva ha validità biennale; il rinnovo deve essere effettuato in anni non coincidenti con l’elezione del Presidente e del rinnovo Consiglio Direttivo.
Ciascun componente della Giunta potrà ricoprire la carica di membro della stessa per un periodo non superiore a cinque mandati consecutivi.


Art. 20

La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti:

  • a) cura il conseguimento dei fini statutari dando attuazione alle deliberazioni ed alle direttive dell'Assemblea;
  • b) delibera su tutte le questioni che interessano il settore e che non siano di specifica competenza dell'Assemblea Federale;
  • c) approva il rendiconto economico finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Tale documento sarà reso disponibile agli associati che ne volessero prendere visione;
  • d) può eleggere fra i suoi componenti il tesoriere a cui è demandato il compito di sovraintendere alla regolarità amministrativa della Federazione;
  • e) decide sull'adesione di associazioni od organismi autonomi esterni, stabilendone le condizioni con apposite convenzioni;
  • f) può nominare a consiglieri per aggregazione, in numero complessivo non superiore a tre senza diritto di voto;
  • g) nomina il direttore generale della Federazione.


Art.21

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno nonché, quando lo ritenga opportuno, dal Consiglio Direttivo o lo richieda almeno un quinto dei componenti della Giunta stessa.
Delibera a maggioranza semplice su tutte le questioni; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.
Gli avvisi dovranno contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
Per la validità delle riunioni della Giunta occorre la presenza di almeno due quinti dei suoi componenti. La Giunta può richiedere la sostituzione dei membri impediti o assenti, senza giustificato motivo a più di tre riunioni e richiederà in ogni caso la sostituzione dei membri dimissionari.
I sostituti dovranno essere eletti tenuto conto delle associazioni/marinerie di provenienza del sostituito. In caso di inadempienza la Giunta procederà alla loro sostituzione seguendo i criteri di cui al precedente comma.


CONSIGLIO DIRETTIVO


Art.22

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere alla gestione ordinaria della Federazione.
E’ composto dal Presidente della Federazione, dai Presidenti e dai Vice-Presidenti dei Sindacati di categoria.
In particolare il Consiglio Direttivo:

  • a) adotta i provvedimenti atti a realizzare gli scopi sociali ed a dare esecuzione alle decisioni della Giunta Esecutiva;
  • b) adotta qualsiasi iniziativa atta a promuovere il sostegno e lo sviluppo del settore;
  • c) decide sull'ammissione di nuovi soci e sull’esclusione dei soci medesimi;
  • d) stabilisce l'organico degli uffici;
  • e) predispone il rendiconto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione della Giunta Esecutiva;
  • f) decide la designazione dei rappresentanti presso Enti ed Organismi esterni;
  • g) designa i rappresentanti della Federazione, in Enti, Organismi e commissioni;
  • i) delibera su ogni questione eventualmente demandata dal Presidente della Federazione, dalla Giunta Esecutiva. Delibera altresì in via d'urgenza sui problemi di competenza della Giunta Esecutiva, salvo ratifica di questa.

Le decisioni del Consiglio sono valide quando sia presente alla riunione la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.
Si riunisce su convocazione del Presidente fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.


IL PRESIDENTE


Art.23

Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale, su proposta della Giunta Esecutiva che ratificherà un solo candidato.
Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell’Assemblea generale degli anni dispari e può essere rieletto per un secondo biennio consecutivo a quello della prima elezione. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.
Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l’attività dei componenti il Consiglio direttivo e della Giunta Esecutiva, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell’ambito della normale attività.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal vice-Presidente più anziano.
Venendo a mancare il Presidente, l’Assemblea Generale per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all’Assemblea Generale nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.


I SINDACATI DI CATEGORIA


Art. 24

Il Consiglio del Sindacato Nazionale Armatori della Pesca Costiera e Mediterranea si compone di un massimo di 18 membri eletti dalle Assemblee Regionali:

  • a) 14 Coordinatori Regionali;
  • b) ulteriori n. 2 membri del Coordinamento Regionale per la Regione Sicilia;
  • c) un ulteriore membro del Coordinamento Regionale per le Regioni Puglia e Marche.

Il Consiglio del Sindacato Nazionale della Pesca Oceanica, delle Attività Industriali della Filiera Ittica e dei Retifici si compone di un numero massimo di 18 membri eletti dalla relativa Assemblea.
Ciascun Consiglio di Sindacato elegge, a scrutinio segreto tra i propri membri, il Presidente e due Vice-Presidenti.
La competenza dei Consigli di Sindacato, che si riuniscono almeno due volte l'anno, è limitata ai problemi di categoria di ordine tecnico ed economico con esclusione quindi - se non sotto forma di voti per la Giunta Esecutiva - dei problemi relativi al funzionamento della Federazione.
Devono comunque essere sottoposte all’approvazione della Giunta Esecutiva le delibere dei Sindacati e dei loro Consigli che investano gli scopi e fini della Federazione.


REVISORE


Art.25

L’Assemblea Generale provvede alla nomina di un Revisore contabile iscritto nel registro dei Revisori contabili.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
L’elezione di cui al primo comma non deve coincidere temporalmente con l’elezione del Presidente.
Partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo, vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e riferisce al Consiglio Direttivo sui risultati di ogni gestione con relazione sul conto consuntivo.

DIREZIONE


Art. 26

La Federazione è diretta da un direttore generale che è nominato dalla Giunta Esecutiva esclusivamente tra persone estranee alla Federazione e non avente comunque interessi propri negli affari e nella vita della Federazione stessa. Il direttore attua i deliberati degli organi federali e da attuazione alle delibere ed alle direttive dei vari organi della Federazione, propone le soluzioni ed i provvedimenti utili per il buon andamento dei servizi della Federazione e provvede all'adempimento dei fini statutari; assume e licenzia il personale. Dirige il lavoro degli uffici e disciplina il personale addetto, custodisce l'archivio della Federazione, è responsabile della consistenza patrimoniale della stessa e ne attua l'ordinaria amministrazione. Al direttore, salva la competenza spettante agli organi istituzionali in materia di politiche del settore e di politica associativa, possono essere conferiti mandati speciali per il raggiungimento dei fini dell’Ente. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi statutari e ne redige i verbali controfirmandoli nelle qualità di segretario.


DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE


Art. 27

Per rappresentanti delle imprese aderenti alla Federazione si intendono il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negozia che siano componenti del consiglio di amministrazione o direttori generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell’impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell’impresa.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione. La carica di Probiviro e di Sindaco è incompatibile con ogni altra carica della Federazione.
Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.


FONDO COMUNE E BILANCI


Art.28

Il Fondo comune (patrimonio) della Federazione è costituito dalle eccedenze attive delle gestioni annuali in relazione ai versamenti degli associati, dai contributi che potessero pervenire da enti e privati, dai beni mobili ed immobili acquistati con tali proventi o comunque legittimamente pervenuti.
Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

Art. 29

L'esercizio finanziario della Federazione decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
E’ vietato in assoluto procedere a distribuzioni anche in modo indiretto di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita utile della Federazione.
Il contributo associativo annuale (che non può essere inferiore € 100,00) non è trasmissibile per atto tra vivi né è rivalutabile.
Entro il primo semestre deve essere predisposto il bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione alla Giunta Esecutiva insieme alla relazione del Revisore.
Il Bilancio consuntivo dovrà essere presentato al Revisore almeno venti giorni prima della data fissata per la Giunta Esecutiva.
Il Bilancio consuntivo revisionato sarà trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento federale.


SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE


Art.30

Lo scioglimento della Federazione deve essere deliberato dall'assemblea in seduta straordinaria con voto di almeno due terzi del totale dei voti spettanti a tutti soci.
In caso di scioglimento sarà nominato un collegio di tre liquidatori.
Il patrimonio netto risultante al termine della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità.


NORMA TRANSITORIA

Art. 31

La composizione della Giunta Esecutiva e del Consiglio Federale in essere alla data di entrata in vigore del presente statuto resterà immutata fino al momento della costituzione dei nuovi organi previsti dall’articolo 17 (Giunta Esecutiva ) e dall’articolo 20 (Consiglio Direttivo), da attuarsi comunque nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
La Giunta Esecutiva di cui al precedente comma predisporrà:

  • a) un regolamento provvisorio contenente le norme relative alle prime Assemblee regionali, alle modalità delle elezioni, alle attività ed ogni altra questione attinenti la vita associativa regionale;
  • b) un regolamento provvisorio contenente le norme relative alla prima Assemblea di Filiera, alle modalità delle elezioni, alle attività ed ogni altra questione attinente la vita associativa di tale componente della Federazione.

Entrambi i regolamenti dovranno essere ratificati dalla Giunta Esecutiva.


COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.32

L’Assemblea Generale, convocata in un anno diverso da quello della elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell’ambito di una lista composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata alla elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto la candidatura in tempo utile perché siano sottoposte a votazione.
Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità di i impresa.
La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un’altra organizzazione confederata a Confindustria, nonché con ogni altra carica interna alla Associazione di appartenenza.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorta tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelti tra i cinque Probiviri eletti dalla Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l’accordo dei due Probiviri dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dalla Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro quarantacinque giorni dalla data in cui il collegio ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente della Federazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad essi demandata; a tal riguardo, il collegio dei Probiviri della Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
L’interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa della Federazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
La decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione ed alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea Generale designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro i tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludono quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.

 


GIOVANI IMPRENDITORI DELLA FILIERA
 

Art. 33

Può essere istituito, nell’ambito della Federpesca, e su richiesta di un congruo numero di associati effettivi, un gruppo Giovani Imprenditori della pesca marittima e della filiera ittica, con lo scopo di preparare i giovani alla conoscenza ed alla trattazione di problematiche di particolare interesse per la categoria.
Il Presidente del gruppo Giovani è di diritto membro della Giunta Esecutiva.
Il gruppo Giovani predispone il proprio regolamento sottoponendolo all’approvazione del Consiglio Direttivo.


COMMISSIONI


Art. 34

La Giunta Esecutiva nomina ogni biennio le seguenti commissioni ed il loro Presidente:

  • a) lavoro e previdenza;
  • b) finanza e tributi;
  • c) normativa nazionale e comunitaria;

I Presidenti delle commissioni sono nominati tra i componenti la Giunta Esecutiva su proposta del Presidente federale.
Sono composte da un massimo di 9 membri, compreso il Presidente, che possono essere nominati anche al di fuori della Giunta.
Le commissioni sono organi tecnici cui è delegato, nell’ambito della propria competenza, l’approfondimento e la definizione di questioni specifiche loro affidate dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta esecutiva.
Formulano esclusivamente pareri propositivi, deliberano a maggioranza dei presenti.
Ai lavori delle commissioni possono essere invitati, in veste di uditori, esponenti del gruppo giovani imprenditori.


CODICE ETICO


Premessa generale

Dinanzi alla sempre più ampia affermazione nella società dei valori della libera iniziativa ed alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato e della proprietà privata, il sistema confederale si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l’obiettivo di continuare a contribuire al processo di sviluppo dell’economia italiana ed alla crescita civile del Paese. In questo quadro, la Confindustria ritiene elemento sostanziale di tutto il sistema il dovere di: preservare ed accresce la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta; contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglioramento del sistema-Paese.
La Confindustria si impegna e per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti:

  • - le Associazioni;
  • - gli imprenditori associati;
  • - gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
  • - gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni; ad attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità ed a sviluppare le azioni coerenti.

Tutto il Sistema, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici confederali, dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l’immagine dell'intera categoria e del Sistema, presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica Amministrazione.
La eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto.
Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.
Il processo con cui tali obiettivi possono essere raggiunti è necessariamente bidirezionale. Il sistema rappresentativo fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibili gli alti standard di comportamento richiesti e le Associazioni si impegnano a recepirle nei propri statuti e ad adottare comportamenti conseguenti.


Paragrafo 1 - Associati


Nel far parte del Sistema confederale, gli imprenditori si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull’intera imprenditoria e sul Sistema confederale.
Essi pertanto si impegnano:


come imprenditori

  • - ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;
  • - a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori,
    favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro; ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
  • - a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione e con i partiti politici;
  • - a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;

come associati

  • - a partecipare alla vita associativa;
  • - a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l’interesse dell'intera categoria e dell'Associazione;
    - ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali; a comunicare preventivamente alle Associazioni del Sistema altre diverse adesioni;
  • - a rispettare le direttive che l'Associazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
  • - ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con l’Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.


Paragrafo 2 - Vertici associativi


L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.
I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste. I nominati si impegnano a:

  • - assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il Sistema confederale ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite;
  • - mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, azzerando le personali opzioni politiche nel corso dell'incarico; seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del Sistema verso il mondo esterno; fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
  • - trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalla loro dimensione e settori di appartenenza; mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
  • - coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze; rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Associazione.


Paragrafo 3 - Rappresentanti esterni


Vengono scelti tra gli associati, secondo criteri di competenza ed indipendenza, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.
Le Associazioni si impegnano ad informare la Confindustria sulle loro rappresentanze in enti esterni.
I rappresentanti si impegnano:

  • - a svolgere il loro mandato nell’interesse dell’ente designato e degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che le Associazioni sono tenute a fornire; alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
  • - ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi;
  • - a rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta delle Associazioni; ad informare e concordare con l’Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall’ente in cui si è stati designati.


Paragrafo 4 - Organi di tutela

 

Per la verifica e l’applicazione delle norme comportamentali sopra indicate è demandato ai Collegi dei Probiviri che saranno costituiti oltre che da Confindustria anche da tutte le Associazioni aderenti - il compito di fornire un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo personale e professionale degli imprenditori che: chiedano di aderire all’Associazione; siano candidati agli incarichi associativi; o vengano proposti per gli incarichi esterni.
Il Collegio dei Probiviri sarà eletto con voto segreto dall’Assemblea e non cooptato, in un momento diverso dalla elezione del Presidente (un anno prima).
A livello centrale, tale organismo può essere adito in seconda istanza da tutti i soggetti interessati a livello locale o categoriale, o agire di proprio impulso.

 

Approvato dall’Assemblea Generale del 13 Giugno 1969, Notaio Gloriani di Roma e così modificato dall’Assemblea Straordinaria del 5 Aprile 2000, Notaio Luigi La Gioia di Roma (Repertorio 41709 - Raccolta 9129)

 
        
 
 
        
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