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la normativa vigente sulla Piccola Pesca

 

La prima definizione di piccola pesca risale al 1958 nell’ambito della  Legge 13 marzo 1958, n. 250 che la definiva quale pesca esercitata con natanti la cui stazza lorda fosse inferiore  alle 10 TSL indipendentemente dalla licenza o dagli attrezzi utilizzati. Successivamente l’art. 19 del  Decreto Ministeriale 26 luglio 1995, emesso dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, definiva però le imbarcazioni esercenti la piccola pesca come unità non superiori alle 10 TSL abilitate esclusivamente ad uno o più dei seguenti sistemi: attrezzi da posta, ferrrettare, palangari, lenze e arpioni.

Attualmente la piccola pesca costiera è disciplinata dal decreto Ministeriale del 14 settembre 1999 e, definita ai fini contributivi previsti dalla legge n. 164 del 1998, come quella effettuata dalle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri (art. 1 co. 1).

La piccola pesca può essere effettuata entro le 12 miglia con attrezzi da posta, ferrettare (in taluni casi soggette a limiti), palangari, lenze e arpioni, nonché con gli altri sistemi utilizzati e autorizzati localmente dagli enti preposti (art. 1 comma 2).

Si stabilisce, infine, tassativamente che non rientrano tra gli attrezzi consentiti lo strascico, la draga idraulica per la pesca dei molluschi bivalvi e tutti gli altri sistemi di pesca a traino che utilizzano il motore d’azione e di cattura (art. 1 comma 3).

Nell’ambito della definizione di piccola pesca c'è, quindi, una duplice caratterizzazione che prende in considerazione sia la distanza dalla costa che le dimensioni delle imbarcazioni. Si fa sempre riferimento ad una pesca di tipo costiero, ma nella definizione di piccola pesca sono, comunque, sottintesi altri elementi caratterizzanti, quali il tipo di propulsione e il tipo e la selettività degli attrezzi da cattura.

Sono, infatti, considerate comunemente imbarcazioni per la piccola pesca quelle con propulsione a remi o con motori fuoribordo o entrobordo di limitata potenza.

Le  norme citate e l’evoluzione subita dalla concetto di piccola pesca consentono di distinguere tra le imbarcazioni da pesca un comparto specifico che è quello della piccola pesca artigianale sulla base di due requisiti essenziali: le caratteristiche strutturali dell’imbarcazione e il possesso esclusivo di determinati attrezzi a licenza , tassativamente elencati.  

Il decreto sancisce, altresì, l’obbligatorietà di costituire i consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della piccola pesca artigianale, associate o singole, che esercitano la loro attività nello stesso compartimento marittimo o, nel caso di acque interne, nell’ambito regionale, per usufruire dei contributi previsti dalla legge n. 164/1998.

Lo sviluppo della piccola pesca deve partire dal pieno rispetto delle norme vigenti che disciplinano il settore. Esse, di recente, sono state riviste dall’entrata in vigore del Regolamento Mediterraneo (Regolamento CE n. 1967/2006), che prevede l’adozione di nuove misure tecniche e di gestione entro il mese di maggio dell’anno 2010.

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